CONDIZIONI
GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI
?
1.PREMESSA. NOZIONE DI
PACCHETTO TURISTICO.
Premesso che:
a) il decreto legislativo
n. 111 del 17.3.95 di attuazione della Direttiva
90/314/CE dispone a protezione del consumatore che l?organizzatore ed il
venditore del pacchetto turistico, cui il consumatore si rivolge, debbano
essere in possesso dell?autorizzazione amministrativa all?espletamento
delle loro attivit? (art. 3/1 lett. a d.lgs.
111/95)
b) il consumatore ha
diritto di ricevere copia del contratto di vendita di
pacchetto turistico (ai sensi dell?art. 6 del d. lgs.
111/95), che ? documento indispensabile per accedere
eventualmente al Fondo di Garanzia di cui all?art. 18 delle presenti
Condizioni generali di contratto.
La nozione di ?pacchetto
turistico? (art.2/1 d.lgs.
111/95) ? la seguente:
I pacchetti turistici
hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti ?tutto compreso?, risultanti dalla prefissata combinazione di
almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad
un prezzo forfetario, e di durata superiore alle 24 ore ovvero estendentisi per un periodo di tempo comprendente almeno
una notte:
a) trasporto;
b) alloggio;
c) servizi turistici non
accessori al trasporto o all?alloggio (omissis) ....... che costituiscano
parte significativa del ?pacchetto turistico?.
2. FONTI LEGISLATIVE. Il
contratto di compravendita di pacchetto turistico, ? regolato, oltre che
dalle presenti condizioni generali, anche dalle clausole indicate nella
documentazione di viaggio consegnata al consumatore. Detto contratto, sia che abbia ad oggetto servizi da fornire in territorio
nazionale che estero, sar? altres? disciplinato dalle
disposizioni ? in quanto applicabili - della L.
27/12/1977 n?1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione
Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il
23.4.1970, nonch? dal sopraccitato Decreto Legislativo 111/95.
3. INFORMAZIONE
OBBLIGATORIA - SCHEDA TECNICA. L?organizzatore ha l?obbligo di
realizzare in catalogo o nel programma fuori catalogo una
scheda tecnica. Gli elementi obbligatori da inserire nella
scheda tecnica del catalogo o del programma fuori catalogo sono: estremi dell?autorizzazione
amministrativa dell?organizzatore; estremi della polizza assicurativa
responsabilit? civile; periodo di validit? del catalogo o
programma fuori catalogo;
cambio di riferimento ai fini degli adeguamenti valutari,
giorno o valore;
4. PRENOTAZIONI. La
domanda di prenotazione dovr? essere redatta su apposito
modulo contrattuale, se del caso elettronico, compilato in ogni sua parte e
sottoscritto dal cliente, che ne ricever? copia. L?accettazione
delle prenotazioni si intende perfezionata, con
conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui l?organizzatore
invier? relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico,
al cliente presso l?agenzia di viaggi venditrice. Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti
contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta,
saranno fornite dall?organizzatore in regolare adempimento degli obblighi
previsti a proprio carico dal Decr. Legisl. 111/95 in tempo utile prima dell?inizio del
viaggio.
5. PAGAMENTI. La
misura dell?acconto, fino ad un massimo del 25% del prezzo del pacchetto
turistico, da versare all?atto della prenotazione ovvero all?atto
della richiesta impegnativa e la data entro cui prima della partenza dovr?
essere effettuato il saldo, risultano dal catalogo,
opuscolo o quanto altro. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle
date stabilite costituisce clausola risolutiva espressa tale da determinarne,
da parte dell?agenzia intermediaria e/o dell?organizzatore la
risoluzione di diritto.
6. PREZZO. Il
prezzo del pacchetto turistico ? determinato nel contratto, con
riferimento a quanto indicato in catalogo o programma fuori catalogo ed agli
eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti. Esso potr? essere
variato fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in conseguenza alle
variazioni di:
??????
costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
??????
diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici
quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli
aeroporti;
??????
tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si
far? riferimento al corso dei cambi ed ai costi di cui sopra in vigore
alla data di pubblicazione del programma come riportata nella scheda tecnica
del catalogo ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti
di cui sopra.
Le oscillazioni
incideranno sul prezzo forfetario del pacchetto turistico nella percentuale
espressamente indicata nella
scheda tecnica del catalogo o programma fuori catalogo.
7. RECESSO DEL
CONSUMATORE. Il consumatore pu? recedere dal contratto, senza pagare
penali, nelle
seguenti ipotesi:
-
aumento del prezzo di cui al precedente art.6 in
misura eccedente il 10%;
- modifica in modo significativo di uno o pi? elementi del contratto
oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del
pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta dall?organizzatore
dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non
accettata dal consumatore.
Nei casi di cui sopra, il
consumatore ha alternativamente diritto:
??????
ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo,
senza supplemento di prezzo o con la restituzione dell'eccedenza di prezzo,
qualora il secondo pacchetto turistico abbia valore inferiore al primo;
??????
alla restituzione della sola parte di prezzo gi?
corrisposta. Tale restituzione dovr? essere effettuata
entro sette giorni lavorativi dal momento del ricevimento della richiesta di
rimborso.
Il consumatore
dovr? dare comunicazione della propria
decisione (di accettare la modifica o di recedere) entro e non oltre due giorni
lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l?avviso di aumento o di
modifica. In difetto di espressa comunicazione entro
il termine suddetto, la proposta formulata dall?organizzatore si intende
accettata. Al consumatore che receda dal contratto
prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma
verr? addebitato ?al netto dell?acconto versato di cui all?art.
5/1? comma- l?importo della penale nella misura indicata nella scheda
tecnica del Catalogo o Programma fuori catalogo (oltre al costo individuale di
gestione pratica). Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno concordate di volta in volta alla firma del
contratto.
8. MODIFICA O
ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA Nell?ipotesi in cui, prima della partenza, l?organizzatore
comunichi per iscritto la propria impossibilit? di fornire uno o
pi? dei servizi oggetto del pacchetto
turistico, proponendo una soluzione alternativa il consumatore potr?
esercitare alternativamente il diritto di riacquisire la somma gi?
pagata o di godere dell?offerta di un pacchetto turistico sostituivo
proposto (ai sensi del 2? e 3? comma del precedente articolo 7). Il
consumatore pu? esercitare i diritti sopra previsti anche quando l?annullamento
dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo
di partecipanti previsto nel Catalogo o nel Programma fuori catalogo, o da casi
di forza maggiore e caso fortuito, relativi al pacchetto turistico acquistato. Per
gli annullamenti diversi da quelli causati da forza maggiore, da caso fortuito
e da mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, nonch? per quelli diversi dalla mancata accettazione
da parte del consumatore del pacchetto turistico alternativo offerto (ai sensi
del precedente art. 7), l?organizzatore che annulla ( ex art. 1469 bis n.
5 Cod. Civ.),
restituir? al consumatore il doppio di quanto dallo stesso pagato e
incassato dall?organizzatore, tramite l?agente di viaggio. La somma
oggetto della restituzione non sar? mai superiore al doppio degli
importi di cui il consumatore sarebbe in pari data
debitore secondo quanto previsto dal precedente art. 7, 4? comma qualora
fosse egli ad annullare.
9. MODIFICHE DOPO LA
PARTENZA. L?organizzatore, qualora dopo la partenza
si trovi nell?impossibilit? di fornire per qualsiasi ragione,
tranne che per un fatto proprio del consumatore, una parte essenziale dei
servizi contemplati in contratto, dovr? predisporre soluzioni
alternative, senza supplementi di prezzo a carico del contraente e qualora le
prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste,
rimborsarlo in misura pari a tale differenza. Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la
soluzione predisposta dall?organizzatore venga rifiutata dal consumatore
per seri e giustificati motivi, l?organizzatore fornir? senza
supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario
previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente
pattuito, compatibilmente alle disponibilit? del mezzo e di posti e lo
rimborser? nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni
previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.
10. SOSTITUZIONI. Il
cliente rinunciatario pu? farsi sostituire da altra persona sempre che: l?organizzatore
ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della data
fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le
generalit? del cessionario; il sostituto soddisfi tutte le condizioni
per la fruizione del servizio (ex art. 10 d.lgs.111/95) ed in particolare i requisiti relativi al
passaporto, ai visti, ai certificati sanitari; il soggetto subentrante rimborsi
all?organizzatore tutte le spese sostenute per procedere alla
sostituzione nella misura
che gli verr? quantificata prima della cessione. Il
cedente ed il cessionario sono inoltre solidalmente responsabili per il
pagamento del saldo del prezzo nonch? degli importi
di cui alla lettera c) del presente articolo. In relazione ad alcune tipologie
di servizi, pu? verificarsi che un terzo fornitore di servizi non
accetti la modifica del nominativo del cessionario,
anche se effettuata entro il termine di cui al precedente punto a). L?organizzatore
non sar? pertanto responsabile dell?eventuale mancata accettazione
della modifica da parte dei terzi fornitori di
servizi. Tale mancata accettazione sar? tempestivamente comunicata dall?organizzatore
alle parti interessate prima della partenza.
11. OBBLIGHI DEI
PARTECIPANTI. I partecipanti dovranno essere muniti di passaporto
individuale o di altro documento valido per tutti i
paesi toccati dall?itinerario, nonch? dei visti di soggiorno e di
transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. Essi
inoltre dovranno attenersi all?osservanza della regole
di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi
destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall?organizzatore,
nonch? ai regolamenti ed alle disposizioni amministrative o legislative relative
al pacchetto turistico. I partecipanti saranno chiamati a rispondere di tutti i
danni che l?organizzatore dovesse subire a causa
della loro inadempienza alle sopra esaminate obbligazioni. Il consumatore
? tenuto a fornire all?organizzatore tutti
i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l?esercizio
del diritto di surroga di quest?ultimo nei
confronti dei terzi responsabili del danno ed ? responsabile verso l?organizzatore
del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Il consumatore comunicher?
altres? per iscritto all?organizzatore, all?atto della
prenotazione, le particolari richieste personali che
potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalit? del
viaggio, sempre che ne risulti possibile l?attuazione.
12. CLASSIFICAZIONE
ALBERGHIERA. La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro materiale informativo
soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti autorit?
del paese in cui il servizio ? erogato. In assenza di classificazioni
ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorit? dei paesi
anche membri della UE cui il servizio si riferisce, l?organizzatore
si riserva la facolt? di fornire in catalogo o depliant una propria descrizione
della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente
accettazione della stessa da parte del consumatore.
13. REGIME DI RESPONSABILIT??. L?organizzatore
risponde dei danni arrecati al consumatore a motivo dell?inadempimento
totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse
vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a
meno che provi che l?evento ? derivato da fatto del consumatore (ivi
comprese iniziative autonomamente assunte da quest?ultimo
nel corso dell?esecuzione dei servizi turistici) o da circostanze
estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso
fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore
non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o
risolvere. Il venditore presso il quale sia stata
effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde in alcun caso
delle obbligazioni nascenti dall?organizzazione del viaggio, ma ?
responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua
qualit? di intermediario e comunque nei limiti per tale
responsabilit? previsti dalle leggi o convenzioni sopra citate.
14. LIMITI DEL
RISARCIMENTO. Il risarcimento dovuto dall?organizzatore per danni
alla persona non pu? in ogni caso essere superiore alle indennit?
risarcitorie previste dalle convenzioni
internazionali in riferimento alle prestazioni il cui
inadempimento ne ha determinato la responsabilit?: e precisamente la
Convenzione di Varsavia del 1929 sul trasporto aereo internazionale nel testo
modificato all?Aja nel 1955; la Convenzione di
Berna (CIV) sul trasporto ferroviario; la Convenzione di Bruxelles del 1970
(CCV) sul contratto di viaggio per ogni ipotesi di responsabilit? dell?organizzatore.
In ogni caso il limite risarcitorio non pu?
superare l?importo di ?2.000 Franchi oro Germinal per danno alle
cose? previsto dall?art. 13 n? 2 CCV
e di 5000 Franchi oro Germinal per qualsiasi altro danno e per quelli stabiliti
dall?art. 1783 Cod. Civ..
15. OBBLIGO DI
ASSISTENZA. L?organizzatore ? tenuto a prestare le misure di assistenza al consumatore imposte dal criterio di
diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio
carico per disposizione di legge o di contratto. L?organizzatore ed il
venditore sono esonerati dalle rispettive responsabilit? (artt. 13 e 14), quando la mancata od inesatta esecuzione
del contratto ? imputabile al consumatore o ? dipesa dal fatto di
un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero
da un caso fortuito o di forza maggiore.
16. RECLAMI E DENUNCE. Ogni
mancanza nell?esecuzione del contratto deve essere contestata dal consumatore
senza ritardo affinch? l?organizzatore, il suo rappresentante
locale o l?accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. Il
consumatore pu? altres? sporgere reclamo mediante l?invio
di una raccomandata, con avviso di ricevimento, all?organizzatore o al
venditore, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro
presso la localit? di partenza.
17. ASSICURAZIONE
CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO. Se
non espressamente comprese nel prezzo, ? possibile, ed anzi consigliabile,
stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici dell?organizzatore
o del venditore speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall?annullamento
del pacchetto, infortuni e bagagli. Sar? altres? possibile
stipulare un contratto di assistenza che copra le
spese di rimpatrio in caso di incidenti e malattie.
18. FONDO DI GARANZIA. E?
istituito presso la Direzione Generale per il Turismo del Ministero delle Attivit?
Produttive il Fondo di Garanzia cui il consumatore pu? rivolgersi (ai sensi
dell?art. 21 D. lgs. 111/95), in caso di insolvenza o di fallimento dichiarato del venditore o
dell?organizzatore, per la tutela delle seguenti esigenze:
a) rimborso del prezzo
versato;
b) suo rimpatrio nel caso
di viaggi all?estero
Il fondo deve
altres? fornire un?immediata disponibilit? economica in
caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento dell?organizzatore.
Le modalit? di intervento del Fondo sono stabilite
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/07/99, n. 349 G.U.
n. 249 del 12/10/1999 (ai sensi dell?art. 21 n.5 D. lgs. n.111/95).
?
ADDENDUM
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA
DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI
?
A) DISPOSIZIONI NORMATIVE. I contratti aventi ad oggetto l?offerta del
solo servizio di trasporto, di soggiorno, ovvero di
qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come
fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico,
sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n.3 e n.6; artt.
da 17 a 23; artt. da 24 a 31, per quanto concerne le previsioni diverse da
quelle relative al contratto di organizzazione nonch? dalle altre
pattuizioni specificamente riferite alla vendita del singolo servizio oggetto
di contratto.
B) CONDIZIONI DI
CONTRATTO. A tali
contratti sono altres? applicabili le seguenti clausole delle condizioni
generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 4
1? comma; art. 5; art. 7; art.8; art.9; art. 10 1? comma; art. 11; art. 15; art. 17. L?applicazione di dette clausole non determina
assolutamente la configurazione dei relativi contratti come fattispecie di
pacchetto turistico. La terminologia delle citate clausole relativa
al contratto di pacchetto turistico (organizzatore. viaggio
ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto
di vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.).
?
Approvate da Assotravel, Assoviaggi, Astoi e Fiavet Informativa ai
sensi della Legge. Comunicazione obbligatoria ai sensi dell?art.
16 della L. 269/98.
La legge italiana punisce
con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e Il
rispetto per i diritti dei bambini non conosce
frontiere alla pornografia minorile,
anche se gli stessi sono commessi all?estero.
Privacy. Si informa che tutti i dati personali verranno trattati
nel pieno rispetto delle disposizioni della legge 675/1996 e che il trattamento
dei dati personali ? diretto all?espletamento da parte della
Societ? delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico. I
dati personali in ogni caso non saranno trasmessi ai terzi e in ogni momento
potranno essere cancellati a richiesta del consumatore.
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